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CH-TI
Art. 97 Regolamento delle scuole medie superiori Regolamento delle scuole medie superiori
Art. 97 Regolamento delle scuole medie superiori
1 Nel computo delle note di maturità per le discipline con esame i risultati dei due semestri dell’ultimo anno e quelli ottenuti agli esami hanno lo stesso peso. [92]
2 Le note di maturità delle altre discipline sono assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell’allievo.
[92] Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88; precedente modifica: BU 2018, 243.