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Art. 39 Regolamento delle scuole medie superiori Regolamento delle scuole medie superiori

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Art. 39 Regolamento delle scuole medie superiori

1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante elementi di verifica documentati, conformemente alle indicazioni contenute nei Piani di studio.

2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.

3 Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.

4 Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza all’allievo. In particolare la valutazione delle prove di verifica sommativa deve essere espressa sotto forma di nota tra l’1 e il 6, dove la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.

5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.

6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.

7 Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina sono annunciate agli allievi con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente programmate nell’arco del periodo di valutazione considerato, d’intesa con essi e con i colleghi del consiglio di classe, in modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che l’impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.

8 Alla metà del primo semestre e alla fine di ogni semestre il consiglio di classe esamina la situazione della classe e di ciascun allievo. [22]

9 … [23]

[22] Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.

[23] Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

VPB No-8-2-mars-1993 (Art. 39 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF))
Ordinances Governing Swiss Federal Polytechnic Schools and Research Institutes
This provision is cited in the preamble of multiple ordinances as the legal basis for their enactment, indicating it underpins the authority to issue these regulations.