Art. 39 Regolamento delle scuole medie superiori Regolamento delle scuole medie superiori
Art. 39 Regolamento delle scuole medie superiori
1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il profitto di ogni allievo mediante elementi di verifica documentati, conformemente alle indicazioni contenute nei Piani di studio.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Le prove di verifica devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio relativo al periodo valutato, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
4 Ogni valutazione viene comunicata con chiarezza all’allievo. In particolare la valutazione delle prove di verifica sommativa deve essere espressa sotto forma di nota tra l’1 e il 6, dove la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; sono ammessi i quarti e i mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare il proprio profitto.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove scritte e le interrogazioni orali che comportano il riesame di interi capitoli della disciplina sono annunciate agli allievi con sufficiente anticipo; vengono adeguatamente programmate nell’arco del periodo di valutazione considerato, d’intesa con essi e con i colleghi del consiglio di classe, in modo che non si verifichi per quanto possibile la concomitanza di più prove nello stesso giorno e che l’impegno globale richiesto sia comunque compatibile con le esigenze di una preparazione adeguata.
8 Alla metà del primo semestre e alla fine di ogni semestre il consiglio di classe esamina la situazione della classe e di ciascun allievo. [22]
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[22] Cpv. modificato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.
[23] Cpv. abrogato dal R 18.3.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 88.