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Legge sulle scuole medie superiori

41 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (41)

Art. 1 Legge sulle scuole medie superiori Art. 2 Legge sulle scuole medie superiori Art. 3 Legge sulle scuole medie superiori Art. 4 Legge sulle scuole medie superiori Art. 5 Legge sulle scuole medie superiori Art. 6 Legge sulle scuole medie superiori Art. 7 Legge sulle scuole medie superiori Art. 8 Legge sulle scuole medie superiori Art. 9 Legge sulle scuole medie superiori Art. 10 Legge sulle scuole medie superiori Art. 11 Legge sulle scuole medie superiori Art. 12 Legge sulle scuole medie superiori Art. 13 Legge sulle scuole medie superiori Art. 14 Legge sulle scuole medie superiori Art. 15 Legge sulle scuole medie superiori Art. 16 Legge sulle scuole medie superiori Art. 17 Legge sulle scuole medie superiori Art. 18 Legge sulle scuole medie superiori Art. 19 Legge sulle scuole medie superiori Art. 20 Legge sulle scuole medie superiori Art. 21 Legge sulle scuole medie superiori Art. 22 Legge sulle scuole medie superiori Art. 23 Legge sulle scuole medie superiori Art. 24 Legge sulle scuole medie superiori Art. 25 Legge sulle scuole medie superiori Art. 26 Legge sulle scuole medie superiori Art. 27 Legge sulle scuole medie superiori Art. 28 Legge sulle scuole medie superiori Art. 29 Legge sulle scuole medie superiori Art. 30 Legge sulle scuole medie superiori Art. 31 Legge sulle scuole medie superiori Art. 32 Legge sulle scuole medie superiori Art. 33 Legge sulle scuole medie superiori Art. 34 Legge sulle scuole medie superiori Art. 35 Legge sulle scuole medie superiori Art. 42 Legge sulle scuole medie superiori Art. 43 Legge sulle scuole medie superiori Art. 51 Legge sulle scuole medie superiori Art. 52 Legge sulle scuole medie superiori Art. 57 Legge sulle scuole medie superiori Art. 58 Legge sulle scuole medie superiori

Testo normativo (41 Articoli)

[2] La presente legge si applica alle scuole medie superiori, ossia al liceo e alla Scuola cantonale di commercio.

[2] Art. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453; precedenti modifiche: BU 1991, 287; BU 1995, 416; BU 1996, 468.

La direzione generale delle scuole medie superiori [3] spetta al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito “Dipartimento”).

[3] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

Per consentire alle scuole medie superiori [4] di perseguire le proprie finalità il Dipartimento ne assicura l’organizzazione, la promozione, il coordinamento e la vigilanza per il tramite dei competenti uffici dipartimentali, delle direzioni degli istituti e degli esperti di materia.

[4] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

1 Al fine di agevolare il promovimento ed il coordinamento dell’attività delle scuole medie superiori [5] , i direttori dei diversi istituti costituiscono il Collegio dei direttori.

2 Le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Collegio dei direttori sono definiti dal regolamento.

[5] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

1 L’insegnamento impartito nelle scuole medie superiori [6] è gratuito per gli studenti domiciliati o residenti con permesso di dimora annuale nel Cantone.

2 ... [7]

3 I libri di testo e il materiale scolastico individuali sono a carico degli allievi.

[6] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

[7] Cpv. abrogato dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.

… [8]

[8] Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453; precedente modifica: BU 1991, 287.

1 Ogni istituto svolge una funzione di promozione culturale anche nel contesto extrascolastico e può essere sede di corsi di aggiornamento, di perfezionamento e riqualificazione culturale e professionale.

2 La programmazione dei corsi compete al Dipartimento d’intesa con gli istituti.

[9] La conduzione dell’istituto è assicurata dagli organi previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti.

[9] Art. modificato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.

1 Ogni istituto dispone di una sede dotata delle attrezzature e dei servizi necessari per garantire l’efficiente svolgimento della sua attività.

2 In particolare ogni istituto dispone di

a) uno o più stabili, con aule e spazi di lavoro, laboratori scientifici, locali e attrezzature specifiche per le esigenze proprie delle diverse scuole;

b) una biblioteca e un centro di documentazione;

c) impianti sportivi;

d) servizi amministrativi.

3 Le infrastrutture possono essere comuni a più istituti.

Il Consiglio di Stato può istituire convitti e mense retti da speciale regolamento.

… [10]

[10] Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453.

Nelle scuole medie superiori [11] hanno responsabilità di insegnamento i docenti, incaricati o nominati, che siano stati abilitati all’esercizio della professione in questi ordini di scuola secondo la procedura e i criteri previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti. Sono riservate le disposizioni speciali relative alle supplenze.

[11] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

1 Per essere ammessi alle scuole medie superiori [12] gli studenti devono possedere

a) il domicilio o il permesso di dimora annuale nel Cantone;

b) i titoli di studio e i requisiti previsti dalla presente legge negli articoli relativi ai singoli tipi di scuola.

2 Il Consiglio di Stato può concedere l’ammissione

a) a studenti di nazionalità svizzera residenti all’estero;

b) a studenti domiciliati o dimoranti annuali in altri Cantoni;

c) eccezionalmente, in casi particolari, a studenti di nazionalità straniera domiciliati all’estero.

3 Il Consiglio di Stato emana inoltre disposizioni riguardanti

a) l’ammissione di studenti in qualità di allievi regolari se essi

- intendono iscriversi a un curricolo con specifiche esigenze d’ammissione;

- provengono da scuole pubbliche di altri Cantoni o da scuole estere;

- provengono da scuole private dello stesso ordine e grado;

b) l’ammissione di studenti in qualità di uditori;

c) l’ammissione di studenti in qualità di ospiti.

[12] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

1 Nel rispetto degli obiettivi delle singole scuole è data agli studenti la possibilità di passare

- da un curricolo all’altro all’interno dello stesso tipo di scuola;

- da un tipo all’altro di scuola;

- a una scuola media superiore [13] da un altro genere di scuola cantonale post-obbligatoria.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni di passaggio e organizza l’attività e i programmi scolastici in modo da favorirne l’esercizio.

[13] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

1 Lo studente è tenuto a iscriversi all’istituto del comprensorio nel quale è situato il suo domicilio.

2 Eccezioni motivate possono essere concesse dal Dipartimento.

Per ogni tipo di scuola media superiore [14] , il Consiglio di Stato stabilisce il piano settimanale delle ore-lezioni dei vari curricoli e approva i programmi di insegnamento delle diverse materie.

[14] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

1 L’aggiornamento dei programmi è promosso attraverso la sistematica verifica della loro funzionalità.

2 Innovazioni possono essere introdotte sulla base dei risultati forniti da rigorose sperimentazioni.

1 L’attività didattica nelle scuole medie superiori [15] si svolge in classi e, subordinatamente, in gruppi di lavoro, sotto la responsabilità dei docenti.

2 Ogni classe non può avere, di regola, più di venticinque allievi.

3 Il regolamento stabilisce i criteri relativi alla composizione delle classi e dei gruppi di lavoro.

[15] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

1 Il piano settimanale di tutti i curricoli delle scuole medie superiori [16] è strutturato in ore-lezione.

2 La durata dell’ora-lezione è di cinquanta minuti. Deroghe motivate possono essere accordate dal Consiglio di Stato.

[16] Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

Per ogni tipo di scuola il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli studenti da una classe a quella successiva e le condizioni richieste per ottenere il certificato finale di studio.

[17] La procedura di ricorso in materia di promozione è definita dalla legge della scuola e dal relativo regolamento.

[17] Art. modificato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.

[18] [19] Lo scopo del liceo è quello definito dall'ordinanza del Consiglio federale/regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (O/RRM), del 16 gennaio 1995/15 febbraio 1995.

[18] Art. modificato dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292.

[19] Norma transitoria: v. BU 1997, 292; testo completo, nota a fine legge.

[20] [21] 1 L'insieme delle materie di maturità è costituito da sette discipline fondamentali, dall'opzione specifica e dall'opzione complementare in base all'art. 9 dell'O/RRM.

2 Il Consiglio di Stato decide quali insegnamenti sono offerti dagli istituti liceali.

3 Deve essere salvaguardata l'autonomia dei singoli istituti nei modi fissati dal regolamento.

4 Gli studi liceali hanno durata quadriennale.

[20] Art. modificato dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292.

[21] Norma transitoria: v. BU 1997, 292; testo completo, nota a fine legge.

[22] Possono iscriversi al primo corso del liceo gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal regolamento degli studi liceali.

[22] Art. modificato dalla L 18.5.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 231.

Al termine degli studi liceali il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto corso un attestato di maturità nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione federale relativa al riconoscimento degli attestati di maturità.

[23] Gli istituti liceali del Cantone e le loro sedi sono definiti dal regolamento.

[23] Art. modificato dalla L 15.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 113; precedente modifica: BU 1997, 292.

La scuola cantonale di commercio ha lo scopo di formare culturalmente e professionalmente i giovani intenzionati a esercitare un’attività in un’azienda o in un’amministrazione, a completare la loro formazione in scuole o corsi superiori di indirizzo commerciale o ad avviarsi a studi universitari.

[24] Possono iscriversi al primo corso della scuola cantonale di commercio gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal regolamento della scuola cantonale di commercio.

[24] Art. modificato dalla L 18.5.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 231.

[25] Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto anno l’attestato cantonale di maturità commerciale e l’attestato federale di capacità di impiegato di commercio, in conformità alla legislazione federale in materia di formazione professionale.

[25] Art. modificato dalla L 15.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 311.

... [26]

[26] Art. abrogato dalla L 28.6.1995; in vigore con la fine dell’anno scolastico 1996-1997 - BU 1995, 416; precedente modifica: BU 1992, 231.

La scuola cantonale di commercio esercita la propria attività anche nel settore del perfezionamento professionale, in collaborazione con enti e associazioni professionali, nell’ambito delle possibilità previste dalla legislazione federale in materia.

-41 … [28]

[28] Art. abrogati dalla L 16.9.2008; in vigore dal 23.9.2008 - BU 2008, 553; precedenti modifiche: BU 1991, 287; BU 1997, 404; BU 2002, 104.

[30] Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge sulla scuola del 1° febbraio 1990.

[30] Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27; precedente modifica: BU 1996, 468.

-50 ... [31]

[31] Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468; precedenti modifiche: BU 1985, 433; BU 1986, 109; BU 1992, 231; BU 1993, 227.

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della presente legge.

-56 ... [32]

[32] Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

Sono abrogati

1. i seguenti articoli della legge della scuola del 29 maggio 1958

119 b, c, d, e; 120; 122; 124-125; 129-134; 136-152;

2. la legge istituente il liceo economico-sociale presso la scuola cantonale di commercio di Bellinzona del 2 luglio 1969;

3. il decreto legislativo concernente la scuola per assistenti tecnici del 16 febbraio 1971;

4. l’art. 1 del decreto legislativo concernente l’istituzione di un secondo liceo nel Luganese con sede provvisoria a Lugano-Trevano del 1° luglio 1980;

5. ... [33]

[33] Cifra abrogata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [34]

N.B. Norma transitoria

- BU 1997 , 292 (12 maggio 1997)

1. Gli attuali articoli 23 e 24 rimangono in vigore fino al termine dell'anno scolastico 1999/2000 per consentire a chi a iniziato gli studi prima del 1997/98 di portarli a termine regolarmente.

2. Il Consiglio di Stato emana le relative disposizioni di applicazione.

Pubblicata nel BU 1982 , 181.

[34] Entrata in vigore: 1° settembre 1982 - BU 1982, 181.

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