413.110
CH-TI
Art. 9 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 9 Regolamento della pedagogia speciale
La Commissione consultiva, nel rispetto dei principi definiti dall’accordo e dalla pianificazione cantonale, nonché avuto riguardo all’economicità delle misure, assume i seguenti compiti
a) preavvisa la validità pedagogica delle misure richieste;
b) propone, se del caso, i prestatari riconosciuti per l’attribuzione delle misure.