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413.110 CH-TI

Art. 9 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 9 Regolamento della pedagogia speciale

La Commissione consultiva, nel rispetto dei principi definiti dall’accordo e dalla pianificazione cantonale, nonché avuto riguardo all’economicità delle misure, assume i seguenti compiti

a) preavvisa la validità pedagogica delle misure richieste;

b) propone, se del caso, i prestatari riconosciuti per l’attribuzione delle misure.

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