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Art. 8 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 8 Regolamento della pedagogia speciale

[5] 1 Per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva.

2 La Commissione consultiva dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della procedura di valutazione standard (di seguito PVS), prevista dall’accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007 (di seguito accordo).

3 Prima di attuare la PVS è necessaria l’autorizzazione della SPS o, per delega, dei servizi di cui all’art. 7 cpv. 2; la SPS ne determina le modalità di utilizzo.

4 Le misure supplementari sono decise dalla SPS, sentito il preavviso della Commissione consultiva.

5 Le decisioni non possono avere carattere retroattivo.

6 Le misure supplementari sono rivalutate periodicamente; i tempi di verifica sono indicati nella decisione della SPS.

[5] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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