Legislator Giurisprudenza & Legislazione
413.110 CH-TI

Art. 7 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (44 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Regolamento della pedagogia speciale

[4] 1 Le misure di base sono decise dalla SPS in seguito alla valutazione dei bisogni.

2 La valutazione dei bisogni deve essere in precedenza autorizzata dalla SPS per il settore privato e per quello pubblico postobbligatorio, dal Servizio dell’educazione precoce speciale per il settore pubblico prescolastico e dal Servizio di sostegno pedagogico per il settore pubblico della scuola dell’obbligo.

3 La SPS assicura la consulenza ai richiedenti, determina le modalità di presentazione della richiesta, la tempistica e la documentazione necessaria.

[4] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

← Art. 6 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale Art. 8 Regolamento della pedagogia speciale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →