413.110
CH-TI
Art. 7 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 7 Regolamento della pedagogia speciale
[4] 1 Le misure di base sono decise dalla SPS in seguito alla valutazione dei bisogni.
2 La valutazione dei bisogni deve essere in precedenza autorizzata dalla SPS per il settore privato e per quello pubblico postobbligatorio, dal Servizio dell’educazione precoce speciale per il settore pubblico prescolastico e dal Servizio di sostegno pedagogico per il settore pubblico della scuola dell’obbligo.
3 La SPS assicura la consulenza ai richiedenti, determina le modalità di presentazione della richiesta, la tempistica e la documentazione necessaria.
[4] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.