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Art. 40 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 40 Regolamento della pedagogia speciale

1 Il finanziamento delle spese d’esercizio nonché l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private avviene in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità che si occupano della stipulazione formale dei contratti di prestazione.

2 Per analogia le modalità e le procedure per la determinazione del contributo globale sono stabilite dagli art. 13 e 13a della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 e dal relativo regolamento di applicazione.

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