Legislator Giurisprudenza & Legislazione
413.110 CH-TI

Art. 4 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (44 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Regolamento della pedagogia speciale

1 Sono considerate misure di base prima della scolarizzazione obbligatoria

a) gli interventi logopedici e psicomotori di una durata massima complessiva di 2 unità d’intervento alla settimana;

b) gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità per una durata massima di 4 unità d’intervento alla settimana per i primi sei mesi, in seguito di 2 unità;

c) la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;

d) gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle sezioni regolari di scuola dell’infanzia;

e) la frequenza di gruppi di socializzazione in strutture diurne fino a un massimo di 8 ore settimanali, di 10 ore se combinate con interventi di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità.

2 Sono considerate misure di base durante i primi quattro anni di scolarizzazione obbligatoria

a) gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’inter v ento alla settimana e per una durata massima di quattro anni;

b) gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un massimo di 2 unità d’intervento alla settimana;

c) la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;

d) gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle sezioni regolari;

e) la scolarizzazione speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato, per quei bambini che sin dai primi anni di vita presentano comprovate disabilità psicofisiche.

3 Sono considerati misure di base dal quinto all’undicesimo anno di scolarizzazione obbligatoria gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla settimana e per una durata massima di quattro anni.

4 Sono considerate misure di base durante la scolarizzazione postobbligatoria la continuazione della scolarizzazione speciale e la valutazione logopedica.

← Art. 3 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale Art. 5 Regolamento della pedagogia speciale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →