Art. 4 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 4 Regolamento della pedagogia speciale
1 Sono considerate misure di base prima della scolarizzazione obbligatoria
a) gli interventi logopedici e psicomotori di una durata massima complessiva di 2 unità d’intervento alla settimana;
b) gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità per una durata massima di 4 unità d’intervento alla settimana per i primi sei mesi, in seguito di 2 unità;
c) la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;
d) gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle sezioni regolari di scuola dell’infanzia;
e) la frequenza di gruppi di socializzazione in strutture diurne fino a un massimo di 8 ore settimanali, di 10 ore se combinate con interventi di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità.
2 Sono considerate misure di base durante i primi quattro anni di scolarizzazione obbligatoria
a) gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’inter v ento alla settimana e per una durata massima di quattro anni;
b) gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un massimo di 2 unità d’intervento alla settimana;
c) la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;
d) gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle sezioni regolari;
e) la scolarizzazione speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato, per quei bambini che sin dai primi anni di vita presentano comprovate disabilità psicofisiche.
3 Sono considerati misure di base dal quinto all’undicesimo anno di scolarizzazione obbligatoria gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla settimana e per una durata massima di quattro anni.
4 Sono considerate misure di base durante la scolarizzazione postobbligatoria la continuazione della scolarizzazione speciale e la valutazione logopedica.