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Art. 35 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 35 Regolamento della pedagogia speciale

1 Il Servizio esegue i suoi interventi nelle seguenti forme e modalità

a) interventi individuali al domicilio del bambino, nelle sedi del Servizio, nelle scuole, negli istituti o in forme miste;

b) attività in piccoli gruppi;

c) inserimento dei bambini con bisogni educativi particolari nelle scuole comunali, in collaborazione con l’autorità scolastica e il Servizio di sostegno pedagogico;

d) collaborazione attiva con l’autorità parentale.

2 Il Servizio collabora con gli altri servizi specialistici e con le scuole e garantisce la consulenza agli operatori e ai docenti che si occupano di bambini con bisogni educativi particolari.

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