Art. 33 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 33 Regolamento della pedagogia speciale
Gli operatori scolastici specializzati del Servizio
a) collaborano con il caposervizio nella valutazione dei bambini;
b) preparano un programma di intervento e applicano i necessari provvedimenti ai bambini loro assegnati;
c) mantengono una documentazione aggiornata relativa al dossier di ogni bambino, agli interventi eseguiti e al programma di attività;
d) collaborano con l’autorità parentale quali partner attivi nella definizione del progetto individualizzato, degli obiettivi di intervento, delle risorse e dei bisogni necessari;
e) redigono un rapporto annuale con gli obiettivi del progetto pedagogico individualizzato, il lavoro messo in atto, l’evoluzione raggiunta nelle varie fasi di sviluppo e ne discutono regolarmente con l’autorità parentale;
f) collaborano tra loro all’interno del Servizio e partecipano agli incontri di rete;
g) propongono al caposervizio momenti di formazione continua e formazioni specifiche.