Legislator Giurisprudenza & Legislazione
413.110 CH-TI

Art. 33 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (44 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 33 Regolamento della pedagogia speciale

Gli operatori scolastici specializzati del Servizio

a) collaborano con il caposervizio nella valutazione dei bambini;

b) preparano un programma di intervento e applicano i necessari provvedimenti ai bambini loro assegnati;

c) mantengono una documentazione aggiornata relativa al dossier di ogni bambino, agli interventi eseguiti e al programma di attività;

d) collaborano con l’autorità parentale quali partner attivi nella definizione del progetto individualizzato, degli obiettivi di intervento, delle risorse e dei bisogni necessari;

e) redigono un rapporto annuale con gli obiettivi del progetto pedagogico individualizzato, il lavoro messo in atto, l’evoluzione raggiunta nelle varie fasi di sviluppo e ne discutono regolarmente con l’autorità parentale;

f) collaborano tra loro all’interno del Servizio e partecipano agli incontri di rete;

g) propongono al caposervizio momenti di formazione continua e formazioni specifiche.

← Art. 32 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale Art. 34 Regolamento della pedagogia speciale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →