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CH-TI
Art. 28 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 28 Regolamento della pedagogia speciale
1 È istituito il Servizio dell’educazione precoce speciale (di seguito Servizio); esso è organizzato in sedi regionali, in forma itinerante e con un approccio multidisciplinare.
2 Esso attua le misure necessarie ai bambini con bisogni educativi particolari che presentano problematiche evolutive, quali uno sviluppo a rischio, limitato o compromesso.
3 Lo scopo del Servizio è di favorire, collaborando con l’autorità parentale, lo sviluppo del bambino e l’inserimento sociale e scolastico.