Legislator Giurisprudenza & Legislazione
413.110 CH-TI

Art. 28 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (44 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 28 Regolamento della pedagogia speciale

1 È istituito il Servizio dell’educazione precoce speciale (di seguito Servizio); esso è organizzato in sedi regionali, in forma itinerante e con un approccio multidisciplinare.

2 Esso attua le misure necessarie ai bambini con bisogni educativi particolari che presentano problematiche evolutive, quali uno sviluppo a rischio, limitato o compromesso.

3 Lo scopo del Servizio è di favorire, collaborando con l’autorità parentale, lo sviluppo del bambino e l’inserimento sociale e scolastico.

← Art. 27 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale Art. 29 Regolamento della pedagogia speciale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →