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Art. 25 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 25 Regolamento della pedagogia speciale

1 Le sezioni di scuola speciale sono inserite di regola negli istituti scolastici ordinari, in modo da favorire la collaborazione tra i docenti nonché il contatto e la socializzazione tra gli allievi.

2 Le sezioni di scuola speciale inserite negli istituti scolastici cantonali usufruiscono gratuitamente delle loro strutture logistiche e organizzative.

3 Le autorità scolastiche comunali e le direzioni di istituto cantonali collaborano con la SPS per la sistemazione logistica delle sezioni di scuola speciale; in caso di divergenze per gli istituti cantonali decide il Dipartimento. [13]

[13] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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