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Art. 23 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 23 Regolamento della pedagogia speciale

1 Alla direzione di istituto sono applicabili gli art. 27 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2 La direzione di istituto, in particolare

a) verifica il progetto individualizzato per ogni allievo, assicurandone l’adeguata applicazione;

b) richiede, se necessario, ulteriori misure di pedagogia speciale;

c) tiene i rapporti con gli istituti scolastici ospitanti e organizza i trasporti e le refezioni;

d) promuove e pianifica le attività in favore dei detentori dell’autorità parentale.

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