Art. 22 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 22 Regolamento della pedagogia speciale
1 Giusta gli art. 24 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990, sono istituiti
a) l’Istituto di scuola speciale del Sottoceneri, il cui circondario comprende i distretti di Mendrisio e Lugano;
b) l’Istituto di scuola speciale del Sopraceneri, il cui circondario comprende gli altri distretti.
2 Le sezioni, dislocate logisticamente in altri istituti scolastici, sono attribuite ad uno dei due circondari.
3 I compiti principali degli istituti sono
a) la promozione dell’integrazione, finalizzando e migliorando il funzionamento e l’organizzazione regionale delle loro sezioni;
b) la differenziazione delle risposte alle esigenze specifiche degli allievi mediante attività particolari;
c) il rafforzamento della collaborazione tra le loro sezioni e gli istituti scolastici nei quali esse sono inserite logisticamente;
d) il sostegno alla partecipazione dei detentori dell’autorità parentale, alla loro collaborazione e al loro coinvolgimento.