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Art. 22 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 22 Regolamento della pedagogia speciale

1 Giusta gli art. 24 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990, sono istituiti

a) l’Istituto di scuola speciale del Sottoceneri, il cui circondario comprende i distretti di Mendrisio e Lugano;

b) l’Istituto di scuola speciale del Sopraceneri, il cui circondario comprende gli altri distretti.

2 Le sezioni, dislocate logisticamente in altri istituti scolastici, sono attribuite ad uno dei due circondari.

3 I compiti principali degli istituti sono

a) la promozione dell’integrazione, finalizzando e migliorando il funzionamento e l’organizzazione regionale delle loro sezioni;

b) la differenziazione delle risposte alle esigenze specifiche degli allievi mediante attività particolari;

c) il rafforzamento della collaborazione tra le loro sezioni e gli istituti scolastici nei quali esse sono inserite logisticamente;

d) il sostegno alla partecipazione dei detentori dell’autorità parentale, alla loro collaborazione e al loro coinvolgimento.

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