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CH-TI
Art. 20 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 20 Regolamento della pedagogia speciale
1 Ogni sezione di scuola speciale ha almeno un docente di classe, che definisce gli obiettivi annuali per gli allievi e per la sezione. In particolare egli
a) progetta, realizza e valuta le attività di pedagogia speciale per la sezione e quelle individualizzate;
b) redige il diario giornaliero delle attività;
c) attua progetti d’integrazione con la sezione o individualmente con singoli allievi;
d) informa regolarmente l’autorità parentale sull’attività svolta con l’allievo;
e) redige per l’autorità parentale la valutazione pedagogica due volte all’anno.
2 In situazioni particolari il docente di classe può essere sostituito da un educatore.