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Art. 20 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 20 Regolamento della pedagogia speciale

1 Ogni sezione di scuola speciale ha almeno un docente di classe, che definisce gli obiettivi annuali per gli allievi e per la sezione. In particolare egli

a) progetta, realizza e valuta le attività di pedagogia speciale per la sezione e quelle individualizzate;

b) redige il diario giornaliero delle attività;

c) attua progetti d’integrazione con la sezione o individualmente con singoli allievi;

d) informa regolarmente l’autorità parentale sull’attività svolta con l’allievo;

e) redige per l’autorità parentale la valutazione pedagogica due volte all’anno.

2 In situazioni particolari il docente di classe può essere sostituito da un educatore.

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