413.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 2 Regolamento della pedagogia speciale
1 La Divisione della scuola è competente per rilevare i bisogni relativi alla pedagogia speciale, per proporre l’ordine di priorità delle misure da sostenere e per allestire ogni quattro anni la pianificazione cantonale.
2 La Divisione della scuola è inoltre competente per fornire, in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità, le indicazioni inerenti alla stipulazione dei contratti di prestazione.