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Art. 2 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 2 Regolamento della pedagogia speciale

1 La Divisione della scuola è competente per rilevare i bisogni relativi alla pedagogia speciale, per proporre l’ordine di priorità delle misure da sostenere e per allestire ogni quattro anni la pianificazione cantonale.

2 La Divisione della scuola è inoltre competente per fornire, in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità, le indicazioni inerenti alla stipulazione dei contratti di prestazione.

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