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Art. 17 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 17 Regolamento della pedagogia speciale

1 La frequenza della scuola speciale in età d’obbligo scolastico è, di regola, a tempo pieno.

2 Per decisione della SPS la frequenza può avvenire a tempo parziale, tenuto conto dei limiti posti dalla disabilità dell’allievo e dalle finalità dell’insegnamento speciale. [11]

[11] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

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