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Art. 16 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 16 Regolamento della pedagogia speciale

1 Gli operatori dell’educazione precoce speciale, della logopedia, della psicomotricità e della scolarizzazione speciale devono disporre delle qualifiche professionali previste dai regolamenti di riconoscimento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.

2 Per le misure previste all’art. 7 lett. c), d) ed e) della legge, la SPS può richiedere l’assunzione di operatori con profili formativi definiti di volta in volta dal Dipartimento. [9]

3 Agli operatori di cui al cpv. 2, a dipendenza dell’onere di lavoro e del genere di attività svolta, si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, rispettivamente dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. [10]

[9] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[10] Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.

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