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CH-TI
Art. 14 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 14 Regolamento della pedagogia speciale
1 Possono essere considerati centri di competenza i servizi e le strutture che
a) sono luoghi di riferimento negli ambiti d’intervento della pedagogia speciale;
b) forniscono interventi specialistici nell’educazione precoce speciale, nei disturbi sensoriali, nelle forme di presa a carico educative per bambini e giovani non scolarizzabili e nei disturbi generalizzati dello sviluppo.
2 I Centri di competenza devono
a) disporre di conoscenza ed esperienza negli ambiti specifici di intervento;
b) far capo a prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale, ai quali è assicurata una supervisione regolare;
c) svolgere attività di approfondimento nel proprio ambito di intervento e offrire una formazione continua al personale.