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Art. 14 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 14 Regolamento della pedagogia speciale

1 Possono essere considerati centri di competenza i servizi e le strutture che

a) sono luoghi di riferimento negli ambiti d’intervento della pedagogia speciale;

b) forniscono interventi specialistici nell’educazione precoce speciale, nei disturbi sensoriali, nelle forme di presa a carico educative per bambini e giovani non scolarizzabili e nei disturbi generalizzati dello sviluppo.

2 I Centri di competenza devono

a) disporre di conoscenza ed esperienza negli ambiti specifici di intervento;

b) far capo a prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale, ai quali è assicurata una supervisione regolare;

c) svolgere attività di approfondimento nel proprio ambito di intervento e offrire una formazione continua al personale.

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