Art. 12 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 12 Regolamento della pedagogia speciale
1 In caso di scelta non condivisa e in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 della legge, l’autorità scolastica procede durante l’anno scolastico al monitoraggio e alla valutazione della situazione dell’allievo nella scuola regolare, associando l’autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione.
2 Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell’allievo e la sua evoluzione.
3 Nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione consultiva di cui all’art. 8.
4 L’autorità parentale può richiedere che un prestatario riconosciuto di sua scelta sia associato, a spese dello Stato, alla PVS.
5 In caso di nuovo disaccordo, il Dipartimento decide in merito.