Art. 1 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale
Art. 1 Regolamento della pedagogia speciale
1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento), è l’autorità competente incaricata di applicare la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (di seguito legge) e il presente regolamento.
2 Il Dipartimento in particolare è competente per
a) coordinare a livello strategico le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i comuni, i prestatari riconosciuti e i servizi cantonali competenti;
b) definire la composizione della Commissione consultiva per l’attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale; [1]
c) concedere, limitare o revocare le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio delle scuole speciali private e i riconoscimenti dei prestatari privati; [2]
d) stipulare le convenzioni con i prestatari privati;
e) definire i compiti e la composizione della Commissione di vigilanza sulle convenzioni;
f) decidere le misure da applicare nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo con l’autorità parentale al termine della procedura di monitoraggio;
g) emanare direttive in materia di pedagogia speciale.
[1] Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.
[2] Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.