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Art. 1 Regolamento della pedagogia speciale Regolamento della pedagogia speciale

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Art. 1 Regolamento della pedagogia speciale

1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento), è l’autorità competente incaricata di applicare la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (di seguito legge) e il presente regolamento.

2 Il Dipartimento in particolare è competente per

a) coordinare a livello strategico le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i comuni, i prestatari riconosciuti e i servizi cantonali competenti;

b) definire la composizione della Commissione consultiva per l’attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale; [1]

c) concedere, limitare o revocare le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio delle scuole speciali private e i riconoscimenti dei prestatari privati; [2]

d) stipulare le convenzioni con i prestatari privati;

e) definire i compiti e la composizione della Commissione di vigilanza sulle convenzioni;

f) decidere le misure da applicare nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo con l’autorità parentale al termine della procedura di monitoraggio;

g) emanare direttive in materia di pedagogia speciale.

[1] Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

[2] Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

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