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Art. 9 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 9 Legge sulla pedagogia speciale

1 Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

2 I servizi preposti all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari.

3 Per l’attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatari.

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