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CH-TI
Art. 9 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale
Art. 9 Legge sulla pedagogia speciale
1 Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2 I servizi preposti all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari.
3 Per l’attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatari.