413.100
CH-TI
Art. 8 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale
Art. 8 Legge sulla pedagogia speciale
1 I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell’operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.
2 Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l’applicazione delle misure di base e supplementari.