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Art. 8 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 8 Legge sulla pedagogia speciale

1 I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell’operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.

2 Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l’applicazione delle misure di base e supplementari.

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