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CH-TI
Art. 7 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale
Art. 7 Legge sulla pedagogia speciale
Le misure di pedagogia speciale sono
a) l’educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie;
b) la logopedia e la psicomotricità;
c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l’integrazione nella scuola;
d) la scolarizzazione speciale;
e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.