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Art. 7 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 7 Legge sulla pedagogia speciale

Le misure di pedagogia speciale sono

a) l’educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie;

b) la logopedia e la psicomotricità;

c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l’integrazione nella scuola;

d) la scolarizzazione speciale;

e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.

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