Legislator Giurisprudenza & Legislazione
413.100 CH-TI

Art. 6 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 Legge sulla pedagogia speciale

1 Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatari riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.

2 Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi. Sono esclusi i costi supplementari generati dalla scelta dei prestatari a seguito di disaccordo di cui all’art. 5 cpv. 2.

3 Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall’istituto scolastico.

← Art. 5 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale Art. 7 Legge sulla pedagogia speciale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →