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CH-TI
Art. 6 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale
Art. 6 Legge sulla pedagogia speciale
1 Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatari riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.
2 Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi. Sono esclusi i costi supplementari generati dalla scelta dei prestatari a seguito di disaccordo di cui all’art. 5 cpv. 2.
3 Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall’istituto scolastico.