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Art. 5 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 5 Legge sulla pedagogia speciale

1 I detentori dell’autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

2 In caso di disaccordo, l’autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d), il Dipartimento sulle altre misure.

3 Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l’autorità parentale può richiedere un ulteriore parere a prestatari riconosciuti a spese dello Stato.

4 Il Regolamento stab il isce la procedura di monitoraggio e di valutazione da seguire in caso di scelta non condivisa sulla scolarizzazione speciale e di decisione finale nei casi di persistente grave disaccordo.

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