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Art. 4 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 4 Legge sulla pedagogia speciale

I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che

a) prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure

b) durante la frequenza della scuola dell’obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire l’insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato un altro bisogno educativo particolare, oppure

c) nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età si evidenzi la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario.

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