Legislator Giurisprudenza & Legislazione
413.100 CH-TI

Art. 3 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Legge sulla pedagogia speciale

1 Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l’attribuzione di mandati ai prestatari riconosciuti che svolgono un’attività prevista dalla presente legge.

2 L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).

3 Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.

← Art. 2 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale Art. 4 Legge sulla pedagogia speciale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →