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CH-TI
Art. 3 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale
Art. 3 Legge sulla pedagogia speciale
1 Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l’attribuzione di mandati ai prestatari riconosciuti che svolgono un’attività prevista dalla presente legge.
2 L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).
3 Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.