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Art. 19 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 19 Legge sulla pedagogia speciale

[1] 1 Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato.

2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

[1] Art . modificato dalla L 24.9.2013 ; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013 , 474 .

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