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Art. 17 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 17 Legge sulla pedagogia speciale

1 Il finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione.

2 Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.

3 Il finanziamento delle misure fornite dai prestatari privati definiti all’art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

4 Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.

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