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CH-TI
Art. 16 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale
Art. 16 Legge sulla pedagogia speciale
1 Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti
a) rispondono a un bisogno ai sensi dell’art. 13;
b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;
c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.
2 Le scuole speciali private devono essere in possesso dell’autor izzazione ai sensi dell’art. 15.
3 Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.