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Art. 16 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 16 Legge sulla pedagogia speciale

1 Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti

a) rispondono a un bisogno ai sensi dell’art. 13;

b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;

c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.

2 Le scuole speciali private devono essere in possesso dell’autor izzazione ai sensi dell’art. 15.

3 Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.

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