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CH-TI
Art. 14 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale
Art. 14 Legge sulla pedagogia speciale
I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere
a) i centri di competenza;
b) le scuole speciali in esternato o internato;
c) i professionisti qualificati nell’ambito della pedagogia speciale.