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Art. 14 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 14 Legge sulla pedagogia speciale

I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere

a) i centri di competenza;

b) le scuole speciali in esternato o internato;

c) i professionisti qualificati nell’ambito della pedagogia speciale.

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