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Art. 13 Legge sulla pedagogia speciale Legge sulla pedagogia speciale

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Art. 13 Legge sulla pedagogia speciale

Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate , rileva i bisogni esistenti, definisce l’ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un’appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un’adeguata distribuzione dei prestatari sul territorio.

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