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Art. 9 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 9 Regolamento della scuola media

[2] 1 Le funzioni e gli ambiti di competenza degli esperti di materia della scuola dell'obbligo sono

a) coordinare l'insegnamento nella propria disciplina sul piano cantonale, in particolare per quanto attiene alle modalità di messa in atto del Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS), della progettazione/pianificazione didattica, della valutazione e della scelta dei mezzi didattici;

b) valutare la situazione dell'insegnamento/apprendimento nella propria disciplina, proponendo e promuovendo l'innovazione sulla base dell'evoluzione del contesto sociale e della ricerca didattica disciplinare;

c) curare in maniera interdisciplinare gli aspetti della trasversalità e della formazione generale del PdS e dell'insegnamento;

d) promuovere iniziative utili all’armonizzazione tra i cicli e tra i settori scolastici;

e) favorire in maniera attiva l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia, organizzando e stimolando la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione continua.

2 Nello svolgere le loro funzioni gli esperti di materia

a) si tengono aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina, anche partecipando a corsi e convegni, nell'ottica di una condivisione con il corpo docenti e in funzione del ruolo di promotori dell'innovazione;

b) offrono aiuto e consulenza didattica alle direzioni di istituto e ai docenti, e/o li affiancano nello sviluppo e nello svolgimento di progetti educativi e didattici, in particolare di tipo sperimentale;

c) possono promuovere incontri con i docenti, assicurando lo scambio di riflessioni, informazioni, esperienze e materiali;

d) possono essere chiamati ad esprimere un parere nel quadro di contestazioni in materia di valutazione;

e) redigono, quando richiesto dalla direzione di istituto o dalla Sezione, pareri su docenti incaricati o nominati;

f) mantengono contatti regolari con gli altri esperti della stessa materia e di altre materie;

g) partecipano a gruppi di lavoro;

h) redigono un rapporto trimestrale sulle attività svolte all’indirizzo della Divisione e delle Sezioni dell’insegnamento.

3 In aggiunta ai compiti di cui al cpv. 2, per le scuole medie gli esperti di materia

a) incontrano le direzioni di istituto per affrontare le questioni relative alla propria disciplina nei singoli istituti o per partecipare alla presa a carico di eventuali situazioni problematiche in collaborazione con altri attori scolastici;

b) compiono obbligatoriamente visite durante le lezioni ai docenti incaricati e, facoltativamente, ad altri docenti; per le visite obbligatorie, in via eccezionale, può essere autorizzata dalla Sezione l’assenza dalle proprie lezioni nella sede di insegnamento;

c) redigono, d’intesa con il direttore, alla fine dell’anno scolastico, un rapporto sui docenti incaricati; la valutazione dei docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;

d) partecipano alle prove di assunzione;

e) promuovono incontri con i gruppi disciplinari degli istituti scolastici per lo scambio di informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell’attività didattica;

f) d’intesa con la Sezione dell’insegnamento medio preparano le prove cantonali.

4 Gli esperti di scienze dell’educazione sono chiamati a svolgere le stesse funzioni degli esperti di materia ma con riferimento a questioni di ambito psicopedagogico, educativo e di didattica generale

[2] Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.

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