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Art. 8 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 8 Regolamento della scuola media

[1] 1 Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia, con attività nelle scuole comunali, rispettivamente nelle scuole medie, nonché un coordinatore per ogni gruppo o area disciplinare.

2 Gli esperti di materia devono possedere un master o una formazione accademica disciplinare specifica, o in via eccezionale un bachelor (o formazione equivalente), accompagnati da una formazione nella didattica della propria disciplina o la disponibilità a conseguirla.

3 La Divisione della scuola stabilisce i comprensori delle scuole dell’obbligo assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono scuole medie, scuole comunali e scuole private parificate.

4 Se docenti cantonali, gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta, l’assegnazione della sede di servizio viene definita dalla Divisione della scuola. Lo stesso avviene per gli esperti che non sono docenti cantonali.

[1] Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.

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