Art. 72 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 72 Regolamento della scuola media
1 Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. [60]
2 Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
3 Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive sedi o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
[60] Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.