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Art. 70 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 70 Regolamento della scuola media

1 Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.

2 Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.

3 Gli esperti di materia, in collaborazione con la Sezione, esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione. [59]

[59] Cpv. modificato dal R 29.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 217.

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