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Art. 67a Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 67a Regolamento della scuola media

[56] 1 L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza.

2 Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico.

3 In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento problematico e risultati scolastici non soddisfacenti, al compimento dei 15 anni la prosecuzione della frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza.

[56] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

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