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Art. 67 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 67 Regolamento della scuola media

1 La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.

2 La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.

3 Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.

4 Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue

a) le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di discipline di cui al cpv. 1;

b) per la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, per i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da una nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della medesima sostituzione si considera la nota 3;

c) sulla licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo della nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre in luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione «DC» (sostituita con la differenziazione curricolare). [54]

5 L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto. [55]

[54] Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.

[55] Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

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