Art. 60 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 60 Regolamento della scuola media
1 Il docente di sostegno pedagogico
a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni all’interno dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative appropriate;
b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e nell’adattamento alla vita scolastica;
c) partecipa alle attività del servizio.
2 L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.
3 Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto.
4 L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento.
5 L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.