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Art. 53 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 53 Regolamento della scuola media

1 Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi

a) con problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici;

b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero;

c) con elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento;

d) con un alto potenziale cognitivo.

1bis Gli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline. [45]

2 Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020. [46]

[45] Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

[46] Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.

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