Legislator Giurisprudenza & Legislazione
412.110 CH-TI

Art. 45 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

Apri la fonte ufficiale Atto completo (83 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 45 Regolamento della scuola media

1 La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.

2 Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.

3 La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.

4 I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.

5 La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale.

← Art. 44 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media Art. 46 Regolamento della scuola media →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →