Art. 45 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 45 Regolamento della scuola media
1 La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
2 Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.
3 La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
4 I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.
5 La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale.