Art. 44 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 44 Regolamento della scuola media
1 Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
2 Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. D uplicati sono rilasciati dalle rispettive sedi.
3 Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
4 Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.