Art. 43 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 43 Regolamento della scuola media
1 Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
2 Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
3 Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
4 Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
5 L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.
6 La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
7 Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.