Art. 41 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 41 Regolamento della scuola media
1 Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
2 Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.
3 Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le inadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al Dipartimento i necessari provvedimenti.