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Art. 4 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 4 Regolamento della scuola media

1 Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.

2 Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.

3 Al segretario compete la redazione del verbale.

4 L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

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