Art. 37 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 37 Regolamento della scuola media
1 Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale. [22]
2 L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo. [23]
3 L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.
4 Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri
a) per l’insegnamento comune massimo 22 allievi per gruppo eterogeneo; [24]
b) per i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali; [25]
c) per i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo;
d) per i corsi facoltativi di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo; [26]
e) per i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per gruppo.
5 Per i corsi opzionali della IV classe ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella: [27]
N. sezioni
Totale ore-lezione
2
10
3
14
4
20
5
24
6
28
7
34
8
38
[22] Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018, 265.
[23] Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
[24] Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
[25] Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
[26] Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2021, 169.
[27] Frase introduttiva modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.