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Art. 37 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 37 Regolamento della scuola media

1 Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale. [22]

2 L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo. [23]

3 L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.

4 Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri

a) per l’insegnamento comune massimo 22 allievi per gruppo eterogeneo; [24]

b) per i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali; [25]

c) per i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo;

d) per i corsi facoltativi di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo; [26]

e) per i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per gruppo.

5 Per i corsi opzionali della IV classe ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella: [27]

N. sezioni

Totale ore-lezione

2

10

3

14

4

20

5

24

6

28

7

34

8

38

[22] Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018, 265.

[23] Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

[24] Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

[25] Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

[26] Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2021, 169.

[27] Frase introduttiva modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.

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