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Art. 3 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media

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Art. 3 Regolamento della scuola media

1 Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.

2 In particolare il collegio

a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e amministrativo;

b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento;

c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;

d) propone al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le prove per l’assunzione nelle scuole medie;

e) formula al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai criteri derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso;

f) esamina le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti;

g) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.

3 I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.

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