Art. 3 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 3 Regolamento della scuola media
1 Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
2 In particolare il collegio
a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e amministrativo;
b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento;
c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
d) propone al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le prove per l’assunzione nelle scuole medie;
e) formula al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai criteri derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso;
f) esamina le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti;
g) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
3 I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.