Art. 27 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 27 Regolamento della scuola media
1 Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17.
2 In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché
a) la vita d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti;
b) gli organi di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni;
c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di innovazione;
d) siano garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.