Art. 24 Regolamento della scuola media Regolamento della scuola media
Art. 24 Regolamento della scuola media
1 Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola. [11]
2 Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.
3 La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso. [12]
[11] Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
[12] Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.